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[1]Al fine di elevare la cultura tecnica degli ufficiali d'artiglieria e prepararli ai servizi tecnici dell'arma, essi verranno ammessi a frequentare, per il periodo di un biennio almeno, corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari, e corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari. Il complesso di tali corsi viene denominato corso superiore tecnico d'artiglieria.

[2]In via normale sono ammessi a tale corso capitani e tenenti anziani di artiglieria, secondo norme che, insieme a quanto riguarda l'ordinamento e il funzionamento del corso, saranno determinate per decreto reale.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;443~art7 · fonte del testo

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