Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 gennaio 1927. 350 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: La presente legge andra' in vigore al 1° gennaio 1911, alla quale data sara' costituito il corpo speciale tecnico.
tolto: Entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, gli ufficiali di artiglieria dovranno dichiarare se intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico.
tolto: Apposite Commissioni nominate per decreto Reale determineranno quali, tra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda, sono atti per coprire le cariche di cui all'art. 2, o possano essere adibiti al servizio tecnico come aggregati.
tolto: Gli ufficiali che, in seguito a tali designazioni, verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entreranno definitivamente a far parte del ruolo speciale tecnico dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione.
tolto: Tali nomine non dovranno superare tre quarti dei posti stabiliti per gli addetti; nelle cariche superiori tutti i posti potranno essere coperti. I posti rimanenti, insieme a quelli che col tempo si faranno vacanti, saranno devoluti ad ufficiali regolarmente trasferiti nel ruolo speciale tecnico, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge. Frattanto le vacanze negli addetti saranno coperte da ufficiali aggregati.
tolto: Nella prima formazione del ruolo i posti eventualmente vacanti di direttore principale, di direttore e di addetto, potranno essere affidati ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, sui quali dovranno ad ogni modo pronunziarsi le Commissioni di cui sopra.
tolto: Essi non potranno restare in carica oltre i limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali tecnici in servizio effettivo, ad eccezione degli addetti, i quali potranno oltrepassare questo termine in caso di deficienza di ufficiali effettivi.
tolto: Sempre alla prima formazione del ruolo gli ufficiali che entrano a farne parte, godranno, agli effetti della pensione e per gli anni di servizio gia' prestati, del trattamento stabilito per gli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).
Mostra gli altri 5 capoversi cambiati
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Spingardi
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928,. 2781