Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 194 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I sottufficiali che, alla data in cui andra' in vigore la presente legge, si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno, entro tre mesi, dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

tolto: Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di eta' e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto, dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

tolto: Coloro che rinunziano all'impiego o vi abbiano gia' rinunziato potranno rimanere in servizio sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di eta', continuando nel soprassoldo di L. 419,75.

tolto: Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno piu' aspirarvi, a meno che cessino di autorita' dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

tolto: I sottufficiali, che alla data in cui andra' in vigore la presente legge si trovassero ammogliati, non saranno soggetti, venendo promossi marescialli, all'obbligo stabilito all'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art13 · fonte del testo