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Le promozioni a capo stazione di 1ª classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente art. 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianita' nella qualifica di provenienza. Le promozioni a capo stazione di 1ª classe, a capo gestione di 1ª classe e a capo telegrafista di 1ª classe sono subordinate al superamento dell'esame di idoneita' alla dirigenza impianti. Le promozioni a sorvegliante principale della linea e quelle ad ufficiale navale di 1ª classe e ad ufficiale macchinista di la classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianita' nella qualifica di provenienza.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1265~art11 · fonte del testo