Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le promozioni a capo stazione di 1ª classe e a capo stazione principale e quelle alle qualifiche corrispondenti delle carriere indicate nel precedente art. 10, ad eccezione dei sorveglianti della linea, degli ufficiali navali e degli ufficiali macchinisti, si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianita' nella qualifica di provenienza. Le promozioni a capo stazione di 1ª classe, a capo gestione di 1ª classe e a capo telegrafista di 1ª classe sono subordinate al superamento dell'esame di idoneita' alla dirigenza impianti. Le promozioni a sorvegliante principale della linea e quelle ad ufficiale navale di 1ª classe e ad ufficiale macchinista di la classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di tre anni di anzianita' nella qualifica di provenienza.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
