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Le promozioni ad assistente principale di stazione, e capo treno di 1ª classe, a macchinista di 1ª classe, ad operaio dell'armamento, ad operaio qualificato di la classe, a marinaio scelto, a carpentiere di 1ª classe, a motorista di 1ª classe e ad elettricista di la classe si conferiscono a ruolo aperto, per merito assoluto, al compimento di tre anni di anzianita' nella qualifica di provenienza e, per le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 74, della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono subordinate, anche nella prima applicazione della presente legge, al conseguimento di speciali abilitazioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
