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Le promozioni di qualifica con decorrenze comprese entro la data di entrata in vigore della presente legge, deliberate o da deliberare in applicazione delle norme dello stato giuridico del personale ferroviario, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, nonche' a seguito di aumento delle piante organiche ed in applicazione della presente legge, possono essere conferite anche ai dipendenti cessati dal servizio prima della deliberazione dell'avanzamento, purche' i medesimi alla data della decorrenza della promozione risultino in possesso dei prescritti requisiti per ottenerla. Gli scrutini, da effettuare in base alla presente legge o alle altre disposizioni vigenti per gli avanzamenti del personale, possono aver luogo in data anteriore o posteriore a quelle delle decorrenze attribuibili alle relative promozioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
