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Nella prima applicazione della presente legge alle promozioni da conferire ai sensi degli articoli precedenti e' attribuita la decorrenza giuridica del 30 giugno 1961 a favore dei dipendenti che alla data stessa abbiano maturato le anzianita' prescritte e, per quelle da conferire per merito comparativo, utilizzando le graduatorie formulate per le promozioni dell'anno 1961. Peraltro, al personale che anteriormente al 30 giugno 1961 rivestiva la qualifica di inserviente, con anzianita' superiore ai cinque anni, tale maggiore anzianita' e' computata ai fini della successiva promozione ad usciere capo, che, in ogni caso, non puo' essere conferita con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1962. Le promozioni a ruolo aperto di cui al precedente primo comma sono conferite dopo che siano stati coperti, mediante le graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, tutti i posti disponibili al 30 giugno 1961, anche a seguito di un eventuale ampliamento, degli organici.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
