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Le promozioni a segretario principale e a segretario capo e quelle alle qualifiche equiparate del gruppo di concetto si conferiscono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento rispettivamente di cinque e quattro anni di anzianita' nella qualifica di provenienza e, comunque, per il personale inquadrato nel gruppo di concetto in applicazione dell'art. 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con anzianita' complessiva non inferiore a nove anni nelle qualifiche del gruppo di concetto ed in quelle di applicato e di applicato principale. La stessa anzianita' complessiva di nove anni, di cui al comma precedente, e' richiesta, altresi', per il passaggio, in applicazione dello stesso art. 181, dalle qualifiche di applicato capo o di applicato tecnico capo a quelle di segretario capo o di segretario tecnico capo. Il quinquennio, prescritto per l'applicazione del medesimo art. 181, s'intende prorogato, esclusivamente ai fini di cui ai precedenti commi, al compimento del suddetto periodo di nove anni di anzianita' complessiva.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
