Art. 1 — Sistema nazionale di taratura
Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
