Istituzione del sistema nazionale di taratura

Art. 2 — Istituti metrologici primari

Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:

  • a)l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unita' di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
  • b)l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unita' di misura del tempo e delle frequenze e per le unita' di misura impiegate nel campo dell'elettricita', della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
  • c)il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unita' di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti. Nello svolgimento delle loro attivita' i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attivita' metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'. Nulla e' innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 423/2008

    Parametro
    17 dicembre 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 45 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;273~art2 · fonte su Normattiva