Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici giudiziari. In ogni caso, gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione del tribunale ordinario e della pretura circondariale devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Testo vigente dal 8 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-26;246~art2 · fonte su Normattiva