Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilita' conseguente alla messa alla prova dell'imputato Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge. I testi delle convenzioni sono pubblicati nel sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di corte di appello.

Testo vigente dal 2 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art8 · fonte su Normattiva