Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del loro funzionamento. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.
Testo vigente dal 6 marzo 1990
