Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del loro funzionamento. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1› febbraio 1989, n. 30.

Testo vigente dal 6 marzo 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-03-01;42~art2 · fonte su Normattiva