Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorita' dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi. In tali casi gli aspiranti ufficiali vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potesta' su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando in ogni case devoluto all'ente militare detto fondo. Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa. Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi. Nell'eventualita' che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermita' sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva e' regolata in conformita' delle disposizioni in materia di reclutamento. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanita' militare interforze.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art11 · fonte del testo