Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I fondi devoluti all'accademia, istituto o scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse. Le somme riscosse dall'accademia, istituto o scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art12 · fonte del testo