Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 220 anno di eta' e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle facolta' di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle forze armate per le quali e' indetto il concorso. Il limite massimo di eta' e' elevato a 26 anni per i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art2 · fonte del testo