Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 220 anno di eta' e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle facolta' di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle forze armate per le quali e' indetto il concorso. Il limite massimo di eta' e' elevato a 26 anni per i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art2 · fonte del testo