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Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso e' stabilito dal Ministro per la difesa a seconda delle esigenze delle singole forze armate. Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parita' di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso. Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art3 · fonte del testo