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Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle accademie militari. Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se piu' favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale. Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche. L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisse mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonche' di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, e' accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

  • a)per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;
  • b)per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;
  • c)per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sara' corrisposta agli interessati.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art6 · fonte del testo