Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e' limitato alla meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta per contanti ai predetti allievi. L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla meta' del loro importo. L'altra meta' e' corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-27;68~art1 · fonte su Normattiva