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Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Il Ministro per la difesa ha la facolta' di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla facolta' di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facolta' di farmacia o di veterinaria.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 4 maggio 1991
