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Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. ((Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni)).
Testo in vigore dal 4 maggio 1991 al 9 ottobre 2010
