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Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. ((Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni)).

Testo in vigore dal 4 maggio 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 4 maggio 1991. 32 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Il Ministro tolto: per la difesa ha la aggiunto: della difesa ha facolta' di concederetolto: , in casi eccezionali, su proposta del comandante tolto: dell'accademia aggiunto: dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata tolto: di anni otto per gli iscritti alla facolta' di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facolta' di farmacia o di veterinaria aggiunto: legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art8 · fonte del testo