Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 10 — Modifiche all'articolo 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

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L'articolo 314 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 314. (Nomina a sperimentatore). - La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso. A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:

  • 1)aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualita' di aiuto o di assistente ordinario nelle universita';
  • 2)aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualita' di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle universita';
  • 3)aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualita' di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante".

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art10 · fonte su Normattiva