Art. 11 — Modifiche all'articolo 315 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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L'articolo 315 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 315. (Svolgimento della carriera degli sperimentatori). - Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianita' di qualifica non inferiore agli anni tre".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
