Art. 12 — Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili
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Il ruolo "tecnico dell'agricoltura", quello degli "Istituti di sperimentazione agraria e talassografica" di cui al quadro 34, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal ruolo "tecnico dell'agricoltura" stabilito nella tabella V annessa alla presente legge. Il ruolo dei "servizi contabili" di cui al quadro 34, allegato al citato testo unico, e' sostituito da quello stabilito nella tabella VI, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
