Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 13 — Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura

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Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico superiore dell'agricoltura", degli "enotecnici e direttori dei vivai di viti americane" e del "personale direttivo degli Istituti di incremento ippico" sono trasferite ai ruolo "tecnico superiore dell'agricoltura" di cui alla tabella II annessa alla presente legge. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico dell'agricoltura" e degli "Istituti di sperimentazione agraria e talassografica" sono trasferite al ruolo "tecnico dell'agricoltura" di cui alla tabella V annessa alla presente legge. Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura e' utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 90 impiegati, presso gli istituti di sperimentazione agraria e gli istituti talassografici.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art13 · fonte del testo