Art. 14 — Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti
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E' istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale di cui alla tabella VII annessa alla presente legge. L'assistente di economia domestica rurale ha il compito di svolgere, promuovere ed assistere - secondo le direttive del capo dell'ufficio al quale e' organicamente assegnata - le iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'applicazione nelle campagne delle nozioni di economia domestica rurale, con particolare riguardo alle esigenze di migliorare il tenore di vita delle famiglie contadine. L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini di sesso femminile in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di scuola media di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia, domestica rurale.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
