Art. 15 — Impiegati della carriera esecutiva
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Il ruolo del personale della carriera esecutiva della Amministrazione centrale-periferica, di cui al quadro 55, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito da quello di cui alla tabella VIII annessa alla presente legge. Il ruolo della carriera esecutiva dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico di cui al quadro 55 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito da quello di cui alla tabella IX annessa alla presente legge. Il personale di cui al comma precedente che si trova in soprannumero a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 298, viene collocato nel nuovo ruolo di cui alla tabella IX, con la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
