Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 16 — Personale della carriera ausiliaria
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Il ruolo del personale addetto agli uffici, della carriera ausiliaria, e quello del personale tecnico della stessa carriera, di cui al quadro 76 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle, rispettivamente, X e XI annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
