Art. 17 — Personale per il servizio delle repressioni frodi
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Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 7, gli altri compiti attribuiti al Ministero della agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni ed aggiunte, sono svolti, in via normale, dal personale dei ruoli: amministrativo, tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' adibito ai servizi di cui al precedente comma, viene collocato secondo le norme previste dai successivi articoli 32, 34, 35 e 36 nei ruoli ad esaurimento stabiliti dalle tabelle XII, XIII, XIV, annesse alla, presente legge. Parimenti il personale di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' collocato nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella XV, annessa alla presente legge, secondo le norme del successivo articolo 24.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
