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L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attivita' di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale. Le suddette attivita' sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura puo' delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art2 · fonte su Normattiva