Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 21 — Inquadramento nei ruoli organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana

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Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono collocati, alla data dell'entrata in vigore della presente, legge e con effetto dalla data stessa, con qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, nei rispettivi ruoli ordinari di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII e X, conservando, a tutti gli effetti, la anzianita' di qualifica e di carriera.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art21 · fonte su Normattiva