Art. 24 — Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U.N.S.E.A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti di cui alla tabella istituita dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' collocato nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, di cui al precedente articolo 17, ultimo comma. Il collocamento nel predetto ruolo e' effettuato con la attribuzione della qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita dal personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella indicata nel primo comma con la conservazione dell'anzianita' di carriera e di qualifica maturate. Le qualifiche tecniche e amministrative previste nella tabella XV, allegata alla presente legge, saranno attribuite a seconda che al titolo di studio posseduto dagli impiegati corrisponda quello richiesto per la ammissione nel ruolo tecnico o nel ruolo amministrativo. Il personale contemplato nel secondo comma e' ammesso, secondo le norme vigenti, al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneita per la promozione alla qualifica di ispettore superiore o direttore di sezione nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento di cui alla tabella XV, valutandosi l'anzianita' necessaria per la partecipazione ai concorsi ed agli esami medesimi nel modo stabilito dal secondo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, del 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
