Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 25 — Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici
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I posti che, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, risulteranno comunque disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle II e V saranno messi a concorso con l'osservanza delle seguenti limitazioni:
- 1)nel ruolo di cui alla tabella II: per non piu' di 150 posti in ciascuno dei primi tre anni;
- 2)nel ruolo di cui alla tabella V: per non piu' di 120 posti in ciascuno dei primi tre anni. Peraltro, il primo dei concorsi, che sara' indetto in ciascuno dei predetti ruoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, verra' espletato tra il personale che trovasi ininterrotamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, il quale ne faccia domanda e sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia, alla data predetta superato il 40° anno di eta', salve le elevazioni dei limiti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
