Art. 27 — Valutazione del servizio presso l'U.N.S.E.A. ai fini delle promozioni
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Ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per la ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' valutato il servizio prestato in modo continuativo e lodevole presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per non oltre tre anni. La stessa, valutazione viene effettuata per la promozione del predetto personale nei ruoli organici alla qualifica di consigliere di prima classe, segretario, archivista e usciere capo e qualifiche equiparate. Il personale dei ruoli organici che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le qualifiche di consigliere di seconda classe, di segretario aggiunto, di applicato e di usciere, e qualifiche equiparate, e' ammesso agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, pur in assenza della predetta anzianita', se il personale proveniente dai ruoli aggiunti, inquadrato nelle predette qualifiche, a norma del precedente articolo 23, e' scrutinabile per detta promozione, per effetto della valutazione di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
