Art. 3 — Istituzione di sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sezioni specializzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
