Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 33 — Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato

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Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata, in vigore della medesima, il personale appartenente a ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che, alla data predetta, presti, almeno da un anno e senza soluzione di continuita', la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi, puo' mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nel ruolo di cui alla tabella, IV, nella qualifica corrispondente a quella rivestita. Il passaggio e' subordinato al possesso del prescritto titolo di studio ed al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dell'Amministrazione di appartenenza. Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo al posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e con la relativa, anzianita' di servizio e di qualifica.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art33 · fonte su Normattiva