Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 35 — Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi

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Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di analista di seconda classe, iniziale del ruolo di cui all'annessa, tabella IV, sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, da almeno un biennio e senza soluzione di continuita', prestino la propria opera per le analisi del servizio della repressione frodi, sempreche' siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 7 e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di analista di prima classe possono essere conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, esercitino ed abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno 5 anni le funzioni del ruolo di cui all'annessa tabella. IV.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art35 · fonte su Normattiva