Art. 37 — Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi
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Il servizio prestato nelle qualita' di cui agli articoli 34 e 35, anche prima del collocamento nei ruoli da cui alle tabelle IV, XIII e XIV, e' utile ai fini dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami per la promozione alle qualifiche di: direttore analista superiore, ispettore superiore, primo esperto tecnico e primo assistente tecnico.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
