Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 37 — Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi

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Il servizio prestato nelle qualita' di cui agli articoli 34 e 35, anche prima del collocamento nei ruoli da cui alle tabelle IV, XIII e XIV, e' utile ai fini dell'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami per la promozione alle qualifiche di: direttore analista superiore, ispettore superiore, primo esperto tecnico e primo assistente tecnico.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art37 · fonte su Normattiva