Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 41 — Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico della agricoltura e del ruolo dei servizi contabili in incarichi ricoperti prima della entrata in vigore della legge

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Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico dell'agricoltura, di cui all'annessa tabella V, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano preposti a sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali, degli ispettorati provinciali della agricoltura, degli osservatori per le malattie delle piante, delle stazioni o istituti di sperimentazione agraria e talassografica od anche a sezioni distaccate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono, a domanda, ulteriormente utilizzati in detti incarichi, salivo parere contrario del Consiglio di amministrazione. Analoga utilizzazione e' disposta, in favore degli impiegati appartenenti al ruolo dei servizi contabili, di cui all'annessa tabella VI, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti ad uffici amministrativo-contabili.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art41 · fonte su Normattiva