Art. 43 — Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita
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Nei confronti del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescienza, statale, di servizi prestati con rapporto stabile alle dipendenze delle predette cattedre, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
