Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 44 — Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il collocamento del personale della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III, e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. Gli impiegati del predetto ruolo con coefficiente 402 alla data di entrata in' vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica di direttore straordinario con il coefficiente 500. Gli impiegati che, alla stessa data rivestono le qualifiche di direttore ordinario e di direttore ordinario principale, conservano tali qualifiche ad personam, fino al conseguimento della promozione alla qualifica superiore.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art44 · fonte su Normattiva