Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 49 — Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Presidente della Repubblica sara' stabilita la ripartizione della dotazione organica di cui alla presente legge fra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
