Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 7 — Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti ai Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, e' istituito il ruolo degli analisi di cui alla tabella IV, annessa alla presente legge. L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art7 · fonte su Normattiva