Art. 9 — Modifiche all'articolo 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Art. 306. (Svolgimento della carriera dei direttori). - I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosita' scientifica reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica; e i professori ordinari di universita'. Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio. Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e', divenuto definitivo. La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario. I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore. I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturate almeno otto anni di effettivo servizio".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
