Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 17 — Scioglimento del Consiglio

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Il Consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate, gravi irregolarita', in caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art17 · fonte del testo