Art. 11 — Composizione del Consiglio provinciale
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto la un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo. Il Consiglio e' composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento. Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della Provincia. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, i membri eletti sono rieleggibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art11 · fonte del testo