Art. 25 — Vigilanza sul Consiglio nazionale
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La vigilanza sul Consiglio nazionale e' di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta, giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art25 · fonte del testo