Art. 25 — Vigilanza sul Consiglio nazionale
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La vigilanza sul Consiglio nazionale e' di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta, giorni ad indire le elezioni del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
