Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 6 — Revoca e sospensione dell'autorizzazione

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L'autorizzazione puo' essere revocata in qualsiasi momento dall'autorita' amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non e' effettuata in conformita' alle leggi vigenti. L'autorizzazione puo' essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio del l'attivita' autorizzata. I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'albo, il quale e' tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di cinque giorni per i casi di cui al secondo comma. Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica Amministrazione potra' procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art6 · fonte del testo